Whistleblowing
Il sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd. Whistleblowing) è lo strumento messo a disposizione con il fine di prevenire e intercettare atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti le attività della Banca e più in generale tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse o l’integrità della banca o, ove applicabile, dell’amministrazione pubblica (ove la Banca agisca per conto della stessa, ad esempio nell’ambito della gestione delle agevolazioni pubbliche) ovvero costituire una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, favorendo e tutelando il comportamento positivo del soggetto che, venuto a conoscenza di una presunta illiceità o illegittimità del comportamento di altro soggetto (ad esempio collega, responsabile, amministratore) nel corso della propria attività lavorativa, decida di segnalare tali atti o fatti.
Il sistema interno di segnalazione delle violazioni costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo e Gestione (MOGC) adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 da ciascuna società del Gruppo per la prevenzione e l’individuazione di comportamenti illeciti ascrivibili alla Banca.
Non possono essere segnalati illeciti dai clienti tramite il sistema interno di segnalazione.
Il sistema interno di segnalazione assicura:
- la riservatezza dei dati identificativi e di qualsiasi informazione che possa rendere identificabili:
- il segnalante;
- eventuali soggetti segnalati;
- eventuali soggetti indicati nella segnalazione per qualunque altro motivo relativo alla segnalazione;
- nonché la riservatezza di tutte le informazioni e dei documenti acquisiti durante le attività istruttorie;
- la tutela del segnalante, dei facilitatori (coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo), dei terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti e dei soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo. Anche nell’ipotesi in cui la segnalazione risulti infondata, non sarà soggetto ad alcuna azione disciplinare o sanzione amministrativa tranne nei casi in cui il segnalante sia condannato, anche in primo grado, per calunnia o diffamazione ovvero in sede civile si accerti che abbia agito con dolo o colpa grave. Vengono inoltre adottate tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del segnalante;
- l’incentivazione alla segnalazione, garantendo un trattamento privilegiato per i soggetti che segnalino comportamenti illeciti cui abbiano preso parte, compatibilmente con la normativa applicabile;
- la trasparenza delle regole di funzionamento del sistema di segnalazione e degli strumenti adottati per garantire la riservatezza, anche attraverso la pubblicazione delle informazioni necessarie per la sua comprensione.
Per tutte le società del Gruppo Mediocredito Centrale (GBMCC) il responsabile del sistema interno di segnalazione è il Chief Compliance Officer quale responsabile “primario”. Solo in determinati casi la segnalazione dovrà essere inviata al Chief Internal Auditor identificato come responsabile “alternativo” (per conoscere i casi in cui inviare la segnalazione al responsabile alternativo si veda la sezione “A chi inviare la segnalazione”).
Scopri tutto quello che c’è da sapere sul Whistleblowing selezionando l’argomento di interesse.
- una condotta illecita rilevante ai sensi del Codice Etico;
- una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da ciascuna società del Gruppo e dei relativi Protocolli operativi
- una violazione della Politica di Gruppo per la promozione di diversità, equità e inclusione; in particolare i casi di molestia sul lavoro, violenza sul lavoro e discriminazione diretta ed indiretta come definiti nella suddetta Politica
- una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla Banca
- ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse o l’integrità della Banca e/o, ove applicabile, dell’amministrazione pubblica e che costituisca violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra
- gli azionisti (solo se persone fisiche);
- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di controllo o di vigilanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto) nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- il Personale, includendo in tale nozione: dipendenti, tirocinanti nonché, gli altri collaboratori inseriti nell’organizzazione aziendale sulla base di rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato;
- liberi professionisti e consulenti
- i fornitori di beni e servizi, che abbiano o abbiano avuto rapporti con la banca, inclusi i fornitori non ancora contrattualizzati ma che partecipano ad una gara per la banca.
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- assicura che il dipendente che effettua la segnalazione e gli altri soggetti tutelati, anche nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti infondata (esclusi i casi in cui si sia agito con dolo o colpa grave), non saranno soggetti ad alcuna azione disciplinare;
- adotta le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei soggetti tutelati, in modo che siano adeguatamente tutelati da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione o minaccia. Qualora il soggetto ritenga di aver subito misure ritorsive o discriminatorie, è facoltà di quest’ultimo ricorrere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che offre specifici canali di segnalazione per tali fattispecie;
- adotta le misure necessarie atte a garantire la riservatezza verso terzi (soggetti diversi dal responsabile Primario o Alternativo e dai loro Delegati) dell'identità del soggetto segnalante ed al contenuto della segnalazione. Qualora per ragioni inerenti all'attività di indagine conseguente la segnalazione si rendesse necessario comunicare il nominativo del segnalante, la Banca potrà procedere solo previa acquisizione del consenso del soggetto segnalante; tale consenso non è necessario nei casi in cui ricorra una causa di esclusione come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza (es. richiesta dell'Autorità Giudiziaria, in tali casi, tuttavia, il responsabile fornirà al segnalante preventiva notifica della comunicazione dell’identità all’Autorità).
- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- alla protezione dei dati personali;
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di:
- selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
- Chief Compliance Officer quale responsabile del sistema di segnalazione delle violazioni “primario”.
- Chief Internal Audit, quale responsabile del sistema di segnalazione delle violazioni "alternativo". Anche il responsabile alternativo può nominare dei suoi delegati per curare l’attività istruttoria delle segnalazioni delle violazioni.
- Attraverso la piattaforma informatica, a disposizione del segnalante e raggiungibile cliccando sul link seguente link: Invia una segnalazione Whistleblowing
- A mezzo posta ordinaria, tramite consegna a mano o spedizione in busta chiusa e sigillata indirizzata al Responsabile (primario o alternativo) con la dicitura “Riservata”. Al fine di garantire la riservatezza dei dati del segnalante è opportuno che vengano inseriti in una busta i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e in altra busta la segnalazione in forma libera; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” e indirizzata al Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni”.
- In forma orale: le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
- la descrizione della presunta condotta illecita, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata tale condotta;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- la normativa o i presidi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/01 ritenuti essere stati violati;
- la dichiarazione sull’eventuale presenza di un interesse privato del Segnalante collegato alla segnalazione stessa, ivi incluso se il Segnalante sia corresponsabile nella violazione.
La segnalazione può, inoltre, contenere:- l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- eventuali documenti posti a sostegno della segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
- il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni (7 giorni dalla segnalazione entro cui va data notizia al segnalante della presa in carico della segnalazione, 3 mesi per dare un riscontro in merito alla segnalazione)
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, (occultamento o distruzione di prove, fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).
- violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazioni relative a casi di molestia sul lavoro, violenza sul lavoro e discriminazione diretta ed indiretta subite nell’ambito della propria attività lavorativa.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato (ove applicabile).
Il trattamento di dati personali relativi alla segnalazione è effettuato da Mediocredito Centrale, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, come descritto nella informativa privacy allegata.
Come indicato nella citata informativa, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 secondo cui i tali diritti non possono essere esercitati qualora da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.
Inoltre, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali si prenda visione dell’Informativa privacy pubblicata nella presente sezione del sito.