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Fondo di garanzia 30 mila

Fondo di garanzia, copertura al 100% per finanziamenti fino a euro 30.000

Con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020, la Commissione Europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità nella conversione in legge (n. 40 del 5 giugno 2020), e descritte nella Circolare n.12/2020 del Gestore.

Operative dal 19  giugno le novità previste per il Fondo di garanzia dalla legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020). Le principali modifiche riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100%: l’importo massimo del finanziamento arriva a 30 mila euro dai precedenti 25mila; la durata massima raggiunge 10 anni, rispetto ai 6 precedenti, fermo restando l’obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall’erogazione; la platea dei beneficiari è stata estesa a broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri.

Ulteriori novità riguardano l’intervento su operazioni rinegoziazione o consolidamento: obbligo di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo del debito in essere (in precedenza era del 10%)e di riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito.

Per maggiori info consulta la Circolare 13/2020

 

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