Il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia ha approvato una disciplina temporanea relativa ai controlli documentali che consentirà al Gestore di derogare alle procedure ordinarie previste per i mancati adempimenti da parte delle imprese (invio della documentazione non effettuato, trasmissione della documentazione stessa oltre i termini previsti o attraverso canali diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa).
Come indicato dalla circolare n. 6/2023 del Gestore Mediocredito Centrale, la disciplina temporanea riguarda i procedimenti conclusi nonché i procedimenti e le verifiche avviate successivamente al 30 giugno 2022, termine delle misure straordinarie per il contrasto alla pandemia previste dal DL Liquidità.
Nel caso di procedimenti di revoca già conclusi, per esempio, il Gestore provvederà ad annullare il provvedimento e ad avviare una nuova istruttoria a condizione che l’impresa beneficiaria abbia inviato la documentazione richiesta o le controdeduzioni, anche se parzialmente, a mezzo di canali diversi dal Portale del Fondo e oltre i termini previsti.
Per i procedimenti di revoca ancora in corso sarà completata l’istruttoria documentale tenendo conto anche dei documenti inviati al di fuori dei tempi e dei canali di trasmissione stabiliti. In mancanza della documentazione richiesta o delle controdeduzioni sarà effettuata una nuova richiesta prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.
In caso di verifiche documentali avviate, infine, il Gestore invierà una richiesta di documentazione da soddisfare entro 30 giorni qualora l’impresa beneficiaria non abbia trasmesso nei tempi stabiliti la documentazione prevista.
Per il dettaglio dei provvedimenti vedi la Circolare n. 6/2023